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Con le bollette di gas naturale ed energia elettrica i clienti pagano sostanzialmente tre voci di spesa:
• servizi di vendita, che comprendono tutte le attività svolte dal fornitore per l’acquisto e la commercializzazione della materia prima gas naturale/energia elettrica. Questi servizi si pagano in parte in quota fissa (indipendentemente dal consumo) e in parte in quota variabile (proporzionalmente ai consumi);
• servizi di rete pagati in base a tariffe stabilite dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito ARERA) e che remunerano le attività svolte dai distributori per fornire al cliente finale il gas naturale e l’energia elettrica al punto di fornitura. Anche i servizi di rete comprendono una quota fissa e una quota variabile legata ai consumi, inoltre per l’energia elettrica è prevista una quota che è funzione della potenza contrattualmente impegnata. I servizi di rete comprendono due diverse voci: le spese di trasporto e gestione del contatore e gli oneri di sistema;
• imposte, che comprendono: a) per il gas naturale, l’imposta sul consumo (accisa), l’addizionale regionale e l’imposta sul valore aggiunto (IVA); b) per l’energia elettrica, l’imposta sul consumo (accisa) e l’imposta sul valore aggiunto (IVA).
Al fine di recedere dal contratto per cambio fornitore è necessario stipulare un nuovo contratto in sostituzione di quello precedente, con il nuovo fornitore. Quando viene concluso il nuovo contratto con il fornitore entrante, il cliente conferisce a quest’ultimo una procura a recedere per suo conto e in suo nome dal contratto con il precedente fornitore (uscente). Sarà, quindi, il fornitore entrante ad esercitare il recesso in nome e per conto del cliente tramite invio di apposita richiesta di switching al SII (Sistema Informativo Integrato).
Uno dei vincoli contrattuali che si ha con il proprio fornitore è quello di pagare le bollette rispettando le tempistiche definite nel contratto. Per quanto riguarda il recesso non si hanno vincoli contrattuali, se non quello di rispettare il preavviso e le modalità di recesso nel caso di cessazione della fornitura, così come previste dal contratto (forma scritta e un mese di preavviso).
Nel caso di ritardi coi pagamenti il fornitore può ritenere necessario chiudere il contatore, con le conseguenze del caso: non avere il riscaldamento e, quindi, stare al freddo.
Assolutamente no, sempre fatto salvo che non ci siano stati ritardi coi pagamenti previsti.
Assolutamente no. Il contatore non è di proprietà del fornitore ma del distributore.
• Contatore tradizionale: per eseguire l’autolettura è necessario comunicare i numeri su sfondo nero che si leggono sul quadrante del dispositivo.
• Contatore elettronico: la modalità di esecuzione dell’autolettura potrebbe variare a seconda del modello installato dal distributore. In generale è necessario premere un tasto presente vicino al quadrante digitale per attivare lo stesso e prendere così visione della lettura di cui dovranno essere comunicate solo le cifre prima della virgola. In ogni caso è opportuno consultare il manuale che il distributore dovrebbe aver consegnato o pubblicato online.
La lettura del contatore è di competenza del distributore, che ha l’obbligo di effettuarla nei tempi previsti dalla regolazione ARERA.
Il fornitore, per tutti i punti di fornitura di energia elettrica trattati monorari/di gas naturale con frequenza di lettura diversa da quella mensile con dettaglio giornaliero, ha inoltre l’obbligo di mettere a disposizione dei clienti una modalità per la raccolta dell’autolettura comunicata dal cliente all’interno di una finestra temporale indicata in bolletta. Il fornitore deve altresì comunicare al cliente la presa in carico o l’eventuale non presa in carico del dato di autolettura al momento dell’acquisizione del dato o, qualora non sia possibile una risposta immediata, entro i 4 giorni lavorativi successi. Il dato di autolettura sarà preso in carico dal fornitore a meno che non risulti palesemente errato (in quanto di almeno un ordine di grandezza diverso dall’ultimo dato effettivo disponibile) e trasmesso al distributore entro 4 giorni lavorativi.
Essendo a conoscenza del consumo di gas nei vari mesi dell’anno, la stima non è altro che una supposizione di quello che consumeremo e, orientativamente, sarà vicino a quello che era il consumo precedentemente fatto in quel periodo.
E’ doveroso chiedersi: e se quest’anno io consumo meno di quanto ho sempre fatto? Posso contestare la stima?
La risposta è tanto chiara quanto la domanda: dal momento che le fatture erogate sono “salvo conguaglio” nel momento in cui fatturano più di quanto ho consumato il conguaglio sarà un accredito pari alla differenza dei metri cubi che ho pagato in più; viceversa se mi fatturano meno di quanto ho consumato il conguaglio sarà un addebito pari ai metri cubi consumati e non pagati.
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore.
Istituita con la legge n. 481 del 1995, è un’autorità amministrativa indipendente che opera per garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei servizi di pubblica utilità e tutelare gli interessi di utenti e consumatori. Funzioni svolte armonizzando gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti i servizi con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.
ARERA esercita attività consultiva e di segnalazione al Governo e al Parlamento nelle materie di propria competenza, anche ai fini della definizione, del recepimento e della attuazione della normativa comunitaria.